Confermate solo in parte le novità per le imprese edili nel Ddl Semplificazioni: tutti i chiarimenti sui nuovi permessi di costruzione in caso di vincoli ambientali e sulle reti di impresa ammesse agli appalti pubblici.
Nel testo definitivo del Ddl Semplificazioni bis sono state introdotte importanti novità per le aziende italiane, soprattutto in materia di Edilizia e appalti. Per le PMI edili si confermano alcune delle nuove indicazioni previste nello schema di decreto, mentre altre sono state stralciate.
In pratica si conferma l’eliminazione del silenzio rifiuto sui permessi di costruzione e la riduzione dei tempi di attesa in caso di vincoli ambientali mentre cambiano le semplificazioni per le reti di impresa che partecipano alle gare d’appalto e spariscono gli snellimenti sugli standard di qualificazione per la partecipazione ai lavori pubblici.
PERMESSI DI COSTRUZIONE
Se un’impresa chiede un permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e l’ente di pertinenza non risponde per tempo, non scatta più il silenzio-rifiuto, come avveniva prima: l’ente pubblico è obbligato a concludere la procedura con un parere esplicito, in base a tempi e modi previsti dall’articolo 2 della legge 241/1990.
Lo prevede il Ddl Semplificazioni all’articolo 12, introducendo cambiamenti ai commi 8 e 9 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed eliminando il comma 10.
Attenzione: anche se si abolisce il silenzio-rifiuto non scatta il silenzio-assenso nonostante i timori di condono edilizio “mascherato”, ovvero permessi di costruire più facili anche in presenza di vincoli.
Il silenzio assenso vale solo per gli altri permessi di costruire, ossia quelli senza i vincoli.
In presenza di vincoli, l’amministrazione competente deve esprimersi in tempi certi e stabiliti (in genere, 30 giorni), scongiurandola classica inerzia burocratica.
Confermata, rispetto alle anticipazioni, anche la velocizzazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica (articolo 13): vengono ridotti i termini (da 90 a 45 giorni) per il parere del sovrintendente, decorsi i quali l’amministrazione procede all’autorizzazione.
CONTRATTI DI RETE
Le reti di impresa possono partecipare alle gare pubbliche: lo prevede l’articolo 14 del Ddl Semplificazioni bis introducendo la lettera e) al comma 1 dell’articolo 34 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163.
Quanto alle procedure di partecipazione, però, spariscono le novità previste dalla bozza su mandato, scrittura privata, procura e presentazione delle offerte: in pratica, la nuova versione della legge prevede semplicemente che le procedure di affidamento siano le stesse già applicate a raggruppamenti temporanei e consorzi fra imprese, regolamentate dall’articolo 37 dello stesso dlgs 163/2006.
C’è però una modifica all’articolo 5 della legge notarile (89/1913), contenuta nel comma 2 dell’articolo 14 del ddl, in base alla quale le copie delle procure non devono più essere allegate agli atti quando sono già iscritte nel registro delle imprese: saranno gli stessi pubblici ufficiali a verificare la sussistenza dei poteri mediante visura dal registro o esame delle certificazioni esibite dall’impresa.
GARANZIE DI BUONA ESECUZIONE
Previste una serie di facilitazioni, anche economiche, per le imprese nell’esecuzione del contratto, con cambiamenti al Codice dei contratti pubblici (163/2006)
Aumentate le percentuali massime di svincolo della garanzia fideiussoria (che l’esecutore del contratto è obbligato a costituire in base all’articolo 113 del codice degli appalti), che passano all’80% (dal precedente 75%) e al 25% (dal precedente 20%).
C’è poi uno svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione (ferma restando una quota massima del 20%) per la parte corrispondente all’esercizio delle opere protratto per oltre un anno prima del collaudo.